Sono considerati provvedimenti collettivi quelli realizzati da più aziende e che non servono per la produzione di prodotti della produzione vegetale e della detenzione di animali da reddito. I progetti di aziende d’estivazione e piccole aziende artigianali sono considerati provvedimenti collettivi.1
Sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti collettivi ai gestori di almeno due aziende, siano esse agricole o aziende dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale o aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili per:
la costruzione o l’acquisto sul libero mercato di edifici, impianti o installazioni per la trasformazione, lo stoccaggio o la commercializzazione di prodotti agricoli regionali;
la costruzione o l’acquisto sul libero mercato di edifici e installazioni nonché di capanne mobili per i pastori per le aziende d’estivazione;
2 la costruzione o l’acquisto sul libero mercato di edifici e impianti per la valorizzazione della biomassa;
studi di base per chiarire la fattibilità e preparare provvedimenti concreti.
Alle aziende d’estivazione sono concessi solamente aiuti finanziari per provvedimenti di cui al capoverso 2 lettere b e d.
Alle piccole aziende artigianali sono concessi solamente aiuti finanziari per provvedimenti di cui al capoverso 2 lettere a e d.3
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 672). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 672). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 672). ↩
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