Gli aiuti finanziari sono concessi a persone fisiche che gestiscono personalmente l’azienda. Per provvedimenti nella regione d’estivazione le persone fisiche non devono gestire personalmente l’azienda d’estivazione.
Nel caso di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata, gli aiuti finanziari sono concessi anche se l’azienda è gestita dal partner.
Alle persone giuridiche sono concessi aiuti finanziari se per due terzi sono di proprietà di persone fisiche che possono ricevere aiuti finanziari in virtù della presente ordinanza e se queste persone fisiche detengono almeno due terzi dei diritti di voto e, nel caso di società di capitali, anche due terzi del capitale.
Gli aiuti finanziari per provvedimenti nella regione d’estivazione sono concessi a persone giuridiche, Comuni e altri enti di diritto pubblico a prescindere dall’inadempimento delle prescrizioni sui rapporti di proprietà di cui al capoverso 3.
Il gestore di un’azienda agricola deve possedere una delle seguenti qualifiche:
una formazione professionale di base come agricoltore con attestato federale di capacità conformemente all’articolo 38 della legge del 13 dicembre 20021sulla formazione professionale (LFPr);
una formazione professionale come contadina/responsabile d’economia domestica rurale con un attestato professionale conformemente all’articolo 43 LFPr; o
una qualifica equivalente in una professione agricola speciale.
Nel caso di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata, una delle due persone deve adempiere i requisiti di cui al capoverso 5.
È equiparata alle qualifiche di cui al capoverso 5 una gestione aziendale efficiente durante un periodo di almeno tre anni, debitamente documentata.
L’UFAG stabilisce i contenuti e i criteri di valutazione per la gestione efficace dell’azienda.