L’azienda e gli edifici e impianti sostenuti devono essere di proprietà dei beneficiari di aiuti finanziari. Gli edifici e gli impianti possono essere trasferiti a terzi a condizione che non ne venga modificata la destinazione.
Gli affittuari di aziende possono beneficiare di aiuti finanziari a condizione che sia costituito un diritto di superficie per almeno 20 anni. Non è necessario costituire un diritto di superficie per:
provvedimenti di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a e c;
provvedimenti per i quali vengono concessi esclusivamente crediti di investimento.
Se vengono concessi contributi ad affittuari, deve essere concluso un contratto d’affitto di almeno 20 anni. Per i provvedimenti di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera c numero 1 deve essere concluso un contratto d’affitto con una durata residua di 10 anni. Il contratto d’affitto va annotato nel registro fondiario se non è parte integrante del contratto di diritto di superficie.1
Se è concesso soltanto un credito di investimento, la durata del contratto d’affitto e del pegno immobiliare è fissata in base al termine di rimborso del credito di investimento.
Per i PSR, la condizione di cui al capoverso 1 è ritenuta adempiuta anche nel caso in cui gli edifici o gli impianti sostenuti sono di proprietà di un membro dell’ente promotore.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 672). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.