Gli aiuti finanziari sono versati alle seguenti aziende soltanto se nell’azienda vi è un volume di lavoro di almeno 1 unità standard di manodopera (USM):
aziende agricole;
aziende dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale;
aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili;
comunità di aziende di cui alle lettere a–c.
Nei seguenti casi sono sufficienti dimensioni dell’azienda di almeno 0,60 USM:
per provvedimenti nei settori affini all’agricoltura;
per provvedimenti nelle zone di montagna III e IV tesi a garantire la gestione;
per provvedimenti in aree della regione di montagna e di quella collinare tesi a garantire una sufficiente densità d’insediamento.
Nel caso di provvedimenti collettivi che non rientrano nel capoverso 2, almeno due aziende agricole o due aziende dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale devono comprovare dimensioni dell’azienda di 1,00 USM ciascuna.1
I criteri per valutare se la densità d’insediamento di cui al capoverso 2 lettera c è a rischio sono stabiliti nell’allegato 1.
Per determinare le dimensioni dell’azienda, oltre ai coefficienti USM di cui all’articolo 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982sulla terminologia agricola si applicano anche i coefficienti USM di cui all’articolo 2a dell’ordinanza del 4 ottobre 19933sul diritto fondiario rurale.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 672). ↩