Se nel quadro di un PSR vengono attuati provvedimenti del genio rurale secondo il capitolo 3, provvedimenti edilizi secondo il capitolo 4 o provvedimenti supplementari nell’ambito dei miglioramenti strutturali secondo il capitolo 5 della presente ordinanza, le aliquote di contributo per i singoli provvedimenti vengono aumentate del 50 per cento.1
Per i costi computabili in virtù dell’articolo 49 lettere b–g, si applicano le seguenti aliquote di contributo:
per cento
a. zona di pianura
34
b. zona collinare e zona di montagna I
37
c. zone di montagna II–IV e regione d’estivazione
40
I costi computabili di cui al capoverso 2 vengono ridotti per provvedimenti di cui all’articolo 47 capoverso 2 lettere b ed e.2
La riduzione in termini percentuali dei costi computabili è stabilita nell’allegato 7.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 672). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 672). ↩
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