Il credito di investimento per provvedimento ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili, dedotti i contributi pubblici.
Per i singoli provvedimenti del genio rurale secondo il capitolo 2, quelli edilizi secondo il capitolo 3 e i provvedimenti supplementari nell’ambito dei miglioramenti strutturali secondo il capitolo 5, l’importo dei crediti di investimento, inclusi i crediti di consolidamento, è stabilito in base ai rispettivi capitoli.
I crediti di costruzione sono concessi fino a concorrenza del 75 per cento dei costi computabili.
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