L’UFAG esprime un parere ai sensi dell’articolo 97 capoverso 2 LAgr sotto forma di:
informazione, se esiste unicamente uno studio preliminare con una stima approssimativa dei costi o se non si può stabilire quando verrà realizzato il progetto;
preavviso con l’indicazione degli oneri e delle condizioni nonché degli aiuti finanziari previsti, se esiste un progetto di massima con una stima dei costi;
corapporto vincolante, se viene effettuata una procedura di esame dell’impatto sull’ambiente ai sensi dell’articolo 22 dell’ordinanza del 19 ottobre 19881concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente.
Il Cantone trasmette all’UFAG la richiesta di parere corredata dei documenti necessari e dei dati pertinenti tramite il sistema d’informazione secondo l’articolo 17 dell’ordinanza del 23 ottobre 20132sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr).3
Un parere dell’UFAG non è necessario se:
il progetto non tange alcun oggetto di un inventario federale d’importanza nazionale;
il progetto non sottostà ad alcun obbligo di coordinamento o di compartecipazione a livello federale.