Possono essere autorizzate eccezioni al divieto di modificare la destinazione per i motivi seguenti:
- azzonamento passato in giudicato di fondi in zone edificabili, zone di protezione delle acque S1, zone di protezione contro le piene o in altre zone protette e di utilizzazione non agricole;
- autorizzazioni eccezionali passate in giudicato ai sensi dell’articolo 24 della legge del 22 giugno 19791sulla pianificazione del territorio (LPT);
- riconversioni della produzione, purché il pagamento finale risalga a oltre dieci anni;
- assenza del fabbisogno agricolo o costi sproporzionati come motivo della rinuncia al ripristino di edifici e impianti agricoli o di superfici agricole utili distrutti da incendi o dalla furia degli elementi;
- fabbisogno in edifici e impianti nell’interesse pubblico della Confederazione, del Cantone o del Comune, nonché per le Ferrovie federali o per le strade nazionali.