| a. per i provvedimenti del genio rurale | 40 anni |
|---|---|
| b. per gli edifici e gli impianti a fune | 20 anni |
| c.1 per le installazioni e i provvedimenti tesi a promuovere la salute degli animali e una produzione particolarmente rispettosa dell’ambiente e degli animali | 10 anni |
| d.2 per le macchine e i veicoli | 5 anni |
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