Il Cantone richiede la restituzione del contributo o revoca il credito di investimento per i motivi seguenti:
riduzione della base foraggera di oltre il 20 per cento, se ciò comporta che le condizioni per un sostegno ai sensi dell’articolo 34 non sono più adempiute;
sottoutilizzo della capacità sostenuta finanziariamente di un edificio o di un impianto nella misura di oltre il 20 per cento;
nel caso di approvvigionamento idrico ed elettrico: cessazione dell’utilizzazione agricola di edifici allacciati o di terreni coltivi o allacciamento di edifici non agricoli, se tale allacciamento non era previsto nel progetto determinante ai fini della decisione di contribuzione;
utilizzazione di terreno coltivo per lo sfruttamento di risorse del suolo o come discarica, se la fase di smantellamento, compresa la ricoltivazione, dura più di 5 anni;
alienazione con utile;
inadempimento di condizioni e oneri;
mancata rimozione dell’incuria nell’obbligo di gestione e di manutenzione constatata dal Cantone entro il termine concesso;
mancato pagamento nonostante diffida di una quota d’ammortamento di un credito di investimento entro sei mesi dopo la scadenza;
concessione di un aiuto finanziario sulla base di indicazioni fallaci;
cessazione della gestione in proprio dopo la concessione del credito di investimento, tranne in caso di affitto a un discendente;
rinuncia all’utilizzazione di edifici, installazioni, macchine e veicoli conforme alla domanda inoltrata;
nel caso di PSR: fine anticipata della collaborazione stabilita nella convenzione.
Invece di una revoca ai sensi del capoverso 1 lettera j, in caso di affitto al di fuori della famiglia o di vendita dell’azienda o dell’impresa, il Cantone può trasferire il credito di investimento alle stesse condizioni al successore, purché questi adempia le condizioni di cui all’articolo 32, offra la garanzia richiesta, non vi sia alcun motivo di esclusione secondo l’articolo 3 e non si tratti di un’alienazione con utile.
In caso di richiesta di restituzione dei contributi e di revoca dei crediti di investimento ai sensi del capoverso 1 lettera e, l’importo di cui è richiesta la restituzione o la revoca equivale all’utile da alienazione. Quest’ultimo si calcola in base alla differenza tra il prezzo d’alienazione e il valore d’imputazione. È consentito dedurre compensi in natura, imposte e tasse di diritto pubblico. I valori d’imputazione sono stabiliti nell’allegato 8. L’UFAG può modificare i valori d’imputazione dell’allegato 8.
La richiesta di restituzione di un contributo ai sensi del capoverso 1 lettere a–e è calcolata in base al rapporto tra la durata di utilizzazione effettiva e quella conforme di cui all’articolo 67 capoverso 5.1
La richiesta di restituzione di un contributo ai sensi del capoverso 1 lettere f–l non può essere ridotta.
Nei casi di rigore, per i crediti di investimento può essere richiesto, invece della revoca, il pagamento di interessi del 3 per cento del credito.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 672). ↩
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