Le autorità cantonali notificano all’UFAG immediatamente e gratuitamente l’autorizzazione dell’eccezione al divieto di frazionare. Possono notificare periodicamente i casi d’importanza esigua all’UFAG sotto forma di elenco.
Se autorizza un frazionamento, il Cantone decide contemporaneamente in merito alla richiesta di restituzione del contributo pagato.
Può richiedere la restituzione del contributo al massimo fino a 20 anni dopo il pagamento finale della Confederazione.
Una richiesta di restituzione è esclusa se il Cantone ha rilasciato un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 68 lettere d–k.
Sono determinanti per l’importo di cui è richiesta la restituzione la superficie frazionata e il rapporto tra la durata di utilizzazione effettiva e quella conforme di 40 anni.
L’autorità cantonale competente ad accordare l’autorizzazione secondo la legge del 4 ottobre 19911sul diritto fondiario rurale (LDFR) può autorizzare eccezioni al divieto di frazionare ai sensi dell’articolo 60 LDFR soltanto se esiste una decisione passata in giudicato ai sensi della presente ordinanza.