Per i seguenti provvedimenti sono concessi aiuti finanziari soltanto se, al momento della pubblicazione della domanda, nessuna piccola azienda direttamente interessata nella zona d’attività determinante sul piano economico è disposta ed è in grado di adempiere in modo equivalente il compito previsto:1
PSR;
edifici e impianti per la trasformazione, lo stoccaggio e la commercializzazione di prodotti agricoli regionali;
diversificazione dell’attività nei settori affini all’agricoltura;
i provvedimenti seguenti tesi a promuovere la collaborazione interaziendale:
1. costituzione di organizzazioni contadine di solidarietà nell’ambito della produzione conforme al mercato e della gestione aziendale;
2. acquisto congiunto di macchine e veicoli.
Prima dell’approvazione del progetto il Cantone pubblica le domande relative a provvedimenti di cui al capoverso 1 nell’organo di pubblicazione del Cantone.
Le piccole aziende direttamente interessate nella zona d’attività determinante sul piano economico possono fare opposizione contro il cofinanziamento statale presso il servizio cantonale competente.2
La determinazione della neutralità concorrenziale si fonda sul diritto cantonale.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 672). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 672). ↩
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