La concessione di aiuti finanziari da parte della Confederazione presuppone un contributo cantonale. Questo contributo cantonale viene concesso sotto forma di prestazione pecuniaria non rimborsabile.
Il contributo cantonale minimo ammonta:
nel caso di provvedimenti individuali: al 100 per cento del contributo federale;
nel caso di provvedimenti collettivi: al 90 per cento del contributo federale;
nel caso di provvedimenti collettivi di ampia portata e di PSR: all’80 per cento del contributo federale.
Il contributo cantonale minimo di cui al capoverso 2 lettere a e b si applica anche per provvedimenti di cui all’articolo 2 capoverso 2 realizzati nel quadro di un PSR.
Il Cantone può far computare nel contributo cantonale i seguenti contributi:
i contributi di enti di diritto pubblico nonché di istituti che svolgono compiti sovrani e non partecipano direttamente al progetto;
i contributi di Comuni che questi sono obbligati a versare come quota sul contributo cantonale in base a disposizioni del diritto cantonale.
Per rimediare alle conseguenze di avvenimenti naturali straordinari nonché per studi di base e accertamenti preliminari, l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) può ridurre l’importo del contributo cantonale o rinunciare a tale contributo.
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