916.171OConFederal Council Ordinance1 gen 2024Fonte originale
L’UFAG può:
pronunciarsi in merito alle domande di autorizzazione dei concimi;
determinare a quale PFC appartengono i concimi;
elaborare e pubblicare metodi per il prelievo, la preparazione e l’analisi dei campioni nonché per il calcolo e la valutazione dei risultati;
riconoscere i laboratori che analizzano i concimi e offrire loro consulenza;
mettere a disposizione degli uffici di consulenza tecnica secondo l’articolo 20 ORRPChim1la documentazione necessaria sull’utilizzazione dei concimi;
pubblicare informazioni sui concimi registrati e autorizzati.
L’UFAG e i laboratori riconosciuti ai sensi del capoverso 1 lettera d possono in ogni momento prelevare campioni presso i fabbricanti di concimi, segnatamente negli impianti di compostaggio o di fermentazione, nonché sui luoghi di spandimento.