916.171OConFederal Council Ordinance1 gen 2024Fonte originale
Possono registrare un concime o presentare una domanda di autorizzazione soltanto le persone fisiche o giuridiche aventi il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera, nonché le istituzioni pubbliche e private.
Un’autorizzazione per la messa in commercio può essere concessa anche alle persone fisiche o giuridiche aventi il domicilio, la sede sociale o una succursale all’estero se tale possibilità è prevista da un accordo internazionale.
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