(art. 14 cpv. 2 e 20 cpv. 1 lett. b e c)
1Le CMC da 1 a 15 corrispondono a quelle definite nell’allegato II del regolamento (UE) 2019/10091. La CMC 100 è specifica della legislazione svizzera sui concimi.2I materiali costituenti e i materiali in entrata utilizzati per fabbricarli non devono contenere alcuna delle sostanze per le quali, nell’allegato 2.6 ORRPChim2, sono indicati valori limite massimi in quantità tali da compromettere la conformità del concime ai requisiti di qualità.
CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo
CMC 2: Piante, parti di piante o estratti di piante
CMC 3: Compost
CMC 4: Digestato di colture fresche
CMC 5: Digestato diverso da quello di colture fresche
CMC 6: Sottoprodotti dell’industria alimentare
CMC 7: Microrganismi
CMC 8: Polimeri nutrienti
CMC 9: Polimeri diversi dai polimeri nutrienti
CMC 10: Prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale
CMC 11: Sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE3
CMC 12: Precipitati di sali di fosfato e loro derivati
CMC 13: Materiali di ossidazione termica e loro derivati
CMC 14: Materiali di pirolisi e gassificazione
CMC 15: Materiali di elevata purezza recuperati
CMC 100: Concime aziendale
1Le sostanze e miscele a base di materiale grezzo contenute in un concime devono adempiere le prescrizioni definite per la CMC 1 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009.
2Le sostanze che non adempiono le esigenze relative alla CMC 1 di cui al punto 2 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 devono essere notificate conformemente all’articolo 24 OPChim4.
1Un concime soggetto a registrazione può contenere piante, parti di piante o estratti di piante che hanno subito i procedimenti di lavorazione definiti per la CMC 2 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009.
2Le piante, le parti di piante o gli estratti di piante che non hanno subito i procedimenti di lavorazione definiti per la CMC 2 o per la CMC 6 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 non corrispondono ad alcuna CMC. I concimi che ne sono costituiti o in parte costituiti sono soggetti ad autorizzazione.
Un concime può contenere compost che adempie le prescrizioni definite per la CMC 3 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 e le seguenti condizioni:
Un concime può contenere digestato di colture fresche se quest’ultimo adempie le prescrizioni definite per la CMC 4 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 e le seguenti condizioni:
Un concime può contenere un digestato diverso da quello di colture fresche se quest’ultimo adempie le prescrizioni definite per la CMC 5 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 e le seguenti condizioni:
1Un concime soggetto a registrazione può contenere una o più sostanze tra quelle definite per la CMC 6ai sensi della parte II dell’allegato IIdel regolamento (UE) 2019/1009.
2I sottoprodotti che non adempiono le esigenze relative alla CMC 6 di cui al punto 2della parte II dell’allegato IIdel regolamento (UE) 2019/1009 devono essere notificati conformemente all’articolo 24 OPChim.
3Un sottoprodotto dell’industria alimentare che non adempie le prescrizioni definite per la CMC 6 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 non corrisponde ad alcuna CMC. I concimi che ne sono costituiti o in parte costituiti sono soggetti ad autorizzazione.
Un concime a cui vengono aggiunti intenzionalmente microrganismi è soggetto ad autorizzazione.
1Un concime soggetto a registrazione costituito o in parte costituito da polimeri nutrienti deve adempiere le esigenze relative alla CMC 8 di cui alla parte II dell’allegato IIdel regolamento (UE) 2019/1009.
2Un polimero nutriente che non adempie le prescrizioni definite per la CMC 8 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 non corrisponde ad alcuna CMC. I concimi che ne sono costituiti o in parte costituiti sono soggetti ad autorizzazione.
1Un concime soggetto a registrazione costituito o in parte costituito da polimeri diversi dai polimeri nutrienti deve adempiere le esigenze relative alla CMC 9 di cui alla parte II dell’allegato IIdel regolamento (UE) 2019/1009.
2Un polimero diverso dai polimeri nutrienti che non adempie le prescrizioni definite per la CMC 9 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 non corrisponde ad alcuna CMC. I concimi che ne sono costituiti o in parte costituiti sono soggetti ad autorizzazione.
1Un concime costituito o in parte costituito da prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale che hanno raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione ai sensi dell’OSOAn o del regolamento (CE) n. 1069/20096è soggetto a registrazione.
2Un sottoprodotto di origine animale che non ha raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione ai sensi dell’OSOAn o del regolamento (CE) n. 1069/2009 non corrisponde ad alcuna CMC. I concimi che ne sono costituiti o in parte costituiti sono soggetti ad autorizzazione. Si applicano le prescrizioni dell’OSOAn.
Un concime costituito o in parte costituito da sottoprodotti ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2008/98/CE deve adempiere le prescrizioni definite per la CMC 11 ai sensi della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 ed è soggetto ad autorizzazione.
1Un concime può contenere precipitati di sali di fosfato e loro derivati che adempiono le condizioni seguenti:
2I precipitati di sali di fosfato e i loro derivati che non adempiono le esigenze relative alla CMC 12 di cui al punto 13della parte II dell’allegato IIdel regolamento (UE) 2019/1009 devono essere notificati conformemente all’articolo 24 OPChim*.*
3Un concime costituito o in parte costituito da precipitati di sali di fosfato e loro derivati è soggetto ad autorizzazione.
1Un concime può contenere materiali di ossidazione termica e loro derivati che adempiono le condizioni seguenti:
2I materiali di ossidazione termica e i loro derivati che non adempiono le esigenze relative alla CMC 13 di cui al punto 8della parte II dell’allegato IIdel regolamento (UE) 2019/1009 devono essere notificati conformemente all’articolo 24 OPChim.
3Un concime costituito o in parte costituito da materiali di ossidazione termica e loro derivati è soggetto ad autorizzazione.
1Un concime può contenere materiali di pirolisi e gassificazione che adempiono le condizioni seguenti:
2I materiali di pirolisi e gassificazione che non adempiono le esigenze relative alla CMC 14 di cui al punto 7della parte II dell’allegato IIdel regolamento (UE) 2019/1009 devono essere notificati conformemente all’articolo 24 OPChim.
3Un concime costituito o in parte costituito da materiali di pirolisi e gassificazione è soggetto ad autorizzazione.
4L’UFAG prescrive regolari analisi per i concimi costituiti o in parte costituiti da materiale di pirolisi o gassificazione in relazione ai requisiti di qualità ai sensi dell’allegato 2.6 ORRPChim. I gestori mettono immediatamente a disposizione dell’UFAG e delle autorità cantonali i risultati delle analisi.
Un concime costituito o in parte costituito da materiali di elevata purezza recuperati è soggetto ad autorizzazione.
Un concime può contenere un concime aziendale se i requisiti di qualità ai sensi dell’allegato 2.6 ORRPChim sono soddisfatti.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2. ↩
RS 814.81 ↩
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 20 cpv. 1 lett. c n. 2. ↩
RS 813.11 ↩
RS 916.441.22 ↩
Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1009 del 5.6.2019, GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1. ↩
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