(art. 31 cpv. 1)
1Su tutti gli imballaggi o sulle etichette ad essi applicate, o in caso di fornitura sfusa sui documenti di accompagnamento, devono figurare almeno le seguenti indicazioni:
d le istruzioni concernenti l’utilizzazione prevista, compresi le dosi, il periodo e la frequenza di applicazione nonché le piante o i funghi bersaglio; qualora siano disponibili raccomandazioni di concimazione a livello svizzero, per i rispettivi concimi forniti a utilizzatori professionali non sono necessarie le istruzioni concernenti l’utilizzazione prevista;
e. per i prodotti contenenti un polimero appartenente alla CMC 9 di cui all’allegato 2 numero 2, il periodo di tempo che segue l’applicazione durante il quale il rilascio di sostanze nutritive è controllato o la capacità di ritenzione idrica è aumentata («periodo di funzionalità»), che non sarà più lungo del periodo che intercorre tra due applicazioni in conformità delle istruzioni concernenti l’utilizzazione prevista;
f. le condizioni di stoccaggio raccomandate;
g. qualsiasi informazione pertinente sulle misure raccomandate per gestire i rischi per la salute dell’uomo, degli animali o delle piante, la sicurezza o l’ambiente; e
h. un elenco di tutti gli ingredienti che rappresentano oltre il 5 per cento del peso o del volume del prodotto o, nel caso di prodotti in forma liquida, in ordine decrescente di peso secco, comprese le designazioni delle corrispondenti CMC di cui all’allegato 2 numero 1. Quando l’ingrediente è una sostanza o una miscela, essa deve essere identificata conformemente all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1272/20081. Le sostanze presenti in natura possono essere identificate con il loro nome minerale.
2Le indicazioni:
3Non sono consentite designazioni di carattere generale come «contiene enzimi» o «contiene microelementi».
4Qualora le prescrizioni relative alle informazioni in materia di tenore di sostanze nutritive di cui al presente allegato siano espresse nella forma ossidata, il tenore di sostanze nutritive può essere espresso nella forma elementare in luogo della oppure in aggiunta alla forma ossidata, conformemente ai fattori di conversione giusta l’allegato 1 numero 2 capoverso 6.
5La dicitura «a basso tenore di cloruro» o un’espressione simile può essere utilizzata soltanto se il tenore di cloruro (Cl-) è inferiore a 30 g/kg di sostanza secca.
6Qualora le prescrizioni relative alle informazioni di cui al presente allegato facciano riferimento al carbonio organico (Corg), le informazioni possono riferirsi alla sostanza organica in luogo del o in aggiunta al carbonio organico (Corg), conformemente al seguente fattore di conversione: carbonio organico (Corg) = sostanza organica × 0,56.
6bisSe si aggiungono intenzionalmente microrganismi, devono esserne indicati il genere, la specie e i ceppi. La loro concentrazione deve essere espressa quale numero di unità attive per volume o peso o in qualsiasi altro modo pertinente per il microrganismo, ad esempio in unità formanti colonie per grammo (ufc/g). L’etichetta deve contenere la dicitura: «I microrganismi possono provocare reazioni di sensibilizzazione».
7Qualora il concime sia un substrato di coltivazione di cui al punto 2bisdella PFC 4 della parte II dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1009 o contenga un polimero allo scopo di legare materiale nel prodotto, di cui al punto 1 lettera c della CMC 9 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009, all’utilizzatore è fornita l’istruzione di non utilizzare il prodotto a contatto con il suolo e, in collaborazione con il fabbricante, di provvedere a uno smaltimento corretto del prodotto dopo la fine dell’utilizzazione.
8Se il concime contiene gusci di cacao, sull’etichetta è riportata la seguente dicitura: «Tossico per cani e gatti».
9Se il concime contiene sottoprodotti di origine animale o loro derivati, sull’etichetta è riportata la seguente dicitura: «È vietata l’alimentazione di animali da allevamento con piante erbacee, somministrate direttamente o assunte attraverso il pascolo, provenienti da terreni sui quali è stato applicato il prodotto, a meno che il pascolo o il taglio dell’erba abbiano luogo alla scadenza di un periodo di attesa di almeno 21 giorni».
10Se il concime contiene prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale (CMC 10) e corrisponde a un prodotto fertilizzante dell’UE, la dichiarazione della CMC può essere effettuata anche ai sensi dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009.
11Se il concime contiene o è costituito da materiali di ossidazione termica e loro derivati di cui all’allegato 2 numero 2 CMC 13, o da materiali di pirolisi o gassificazione di cui all’allegato 2 numero 2 CMC 14 e ha un tenore di manganese (Mn) superiore al 3,5 per cento in massa, il tenore di manganese (Mn) deve essere dichiarato.
12Se il concime contiene materiali di pirolisi o gassificazione (CMC 14), i tenori in questione devono essere dichiarati.
13In caso di cessione di concime contenente materiali di pirolisi o gassificazione (CMC 14), le istruzioni concernenti l’utilizzazione prevista devono rispettare il dosaggio autorizzato conformemente alla ORRPChim.
1Il tenore di sostanze nutritive può essere dichiarato soltanto se esse sono presenti nel concime nel quantitativo minimo specificato nell’allegato 1 per la corrispondente PFC.2Se l’azoto (N) o il fosforo (P) non sono sostanze nutritive dichiarate, il tenore di azoto (N) o di anidride fosforica (P2O5) deve comunque essere dichiarato se superiore allo 0,5 per cento in massa. Tale indicazione deve essere separata dalla dichiarazione sulla sostanza nutritiva.3Ai concimi contenenti composti inibitori come specificati all’allegato 2 numero 2 CMC 1, si applicano le seguenti prescrizioni:
1. agenti chelanti o complessanti di cui al punto 3 della CMC 1 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009,
2. composti inibitori della nitrificazione, della denitrificazione o dell’ureasi di cui al punto 4 della CMC 1 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009,
3. agenti di rivestimento di cui al punto 1 lettera a della CMC 9 della parte II dell’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009,
4. urea (CH4N2O), o
5. calciocianammide (CaCN2);
b. se il fosforo (P) è una sostanza nutritiva dichiarata, il tenore di fosforo dichiarato consiste solo in fosforo sotto forma di fosfato, e il concime minerale soddisfa almeno uno dei seguenti criteri di solubilità:
1. idrosolubilità: livello minimo pari al 40 per cento del fosforo (P) totale, o
2. solubilità in citrato ammonico neutro: livello minimo pari al 75 per cento del fosforo (P) totale, o
3. solubilità in acido formico (solo per il fosfato naturale tenero): livello minimo pari al 55 per cento del fosforo (P) totale;
c. se l’azoto (N) è una sostanza nutritiva dichiarata, il tenore di azoto dichiarato consiste soltanto nella somma dell’azoto nitrico, dell’azoto ammoniacale, dell’azoto ureico e dell’azoto da metilenurea, da isobutilidendiurea e da crotonilidendiurea.
Devono essere fornite le seguenti informazioni:
1. azoto (N):
– azoto (N) totale
– quantitativo minimo di azoto organico (Norg), seguito da una descrizione dell’origine della sostanza organica utilizzata
– azoto sotto forma ammoniacale,
2. anidride fosforica (P2O5) totale,
3. ossido di potassio (K2O) totale,
4. ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na2O) e anidride solforica (SO3), espressi:
– esclusivamente come tenore idrosolubile, quando tali sostanze nutritive sono totalmente idrosolubili
– come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali sostanze nutritive corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale, e
– come tenore totale negli altri casi,
5. carbonio organico (Corg),
6. sostanza secca;
e. il rapporto del carbonio organico rispetto all’azoto totale (Corg/N);
f. la data di produzione;
g. all’occorrenza, la forma dell’unità fisica del prodotto come polvere o pellet.
1Devono essere fornite le seguenti informazioni:
1. azoto (N):
– azoto (N) totale
– quantitativo minimo di azoto organico (Norg), seguito da una descrizione dell’origine della sostanza organica utilizzata
– azoto sotto forma nitrica
– azoto sotto forma ammoniacale
– azoto sotto forma ureica,
2. anidride fosforica (P2O5):
– anidride fosforica (P2O5) totale
– anidride fosforica (P2O5) idrosolubile
– anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro
– se è presente fosfato naturale tenero, anidride fosforica (P2O5) solubile in acido formico,
3. ossido di potassio (K2O):
– ossido di potassio (K2O) totale,
– ossido di potassio (K2O) idrosolubile,
4. ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na2O) e anidride solforica (SO3), espressi:
– esclusivamente come tenore idrosolubile, quando tali sostanze nutritive sono totalmente idrosolubili
– come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali sostanze nutritive corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale
– come tenore totale negli altri casi,
5. carbonio organico (Corg),
6. sostanza secca.
2Se sono presenti uno o più dei microelementi boro (B), cobalto (Co), ferro (Fe), manganese (Mn) e molibdeno (Mo) nel tenore minimo espresso in percentuale sulla massa, secondo la tabella seguente, essi:
| Microelemento | Tenore del microelemento (% sulla massa) | ||
|---|---|---|---|
| Concime organo-minerale solido | Concime organo- minerale liquido | ||
| Per uso su colture o pascoli | Per uso orticolo | ||
| Boro (B) | 0,001 | 0,01 | 0,01 |
| Cobalto (Co) | 0,002 | n.d. | 0,002 |
| Ferro (Fe) | 0,5 | 0,002 | 0,02 |
| Manganese (Mn) | 0,1 | 0,01 | 0,01 |
| Molibdeno (Mo) | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
3Se uno o entrambi i microelementi rame (Cu) e zinco (Zn) sono presenti, senza essere stati aggiunti intenzionalmente, nel tenore minimo indicato in percentuale sulla massa nella tabella seguente, essi possono essere dichiarati:
| Microelemento | Tenore del microelemento (% sulla massa) | ||
|---|---|---|---|
| Concime organo-minerale solido | Concime organo- minerale liquido | ||
| Per uso su colture o pascoli | Per uso orticolo | ||
| Rame (Cu) | 0,01 | 0,002 | 0,002 |
| Zinco (Zn) | 0,01 | 0,002 | 0,002 |
4Se il rame (Cu) o lo zinco (Zn) è aggiunto intenzionalmente al concime organo-minerale, il tenore totale di rame (Cu) o di zinco (Zn) deve essere dichiarato.
5I microelementi di cui ai capoversi 2–4 devono essere dichiarati dopo le informazioni sui macroelementi. Devono essere fornite le seguenti informazioni:
1. esclusivamente come tenore idrosolubile, quando tali microelementi sono totalmente idrosolubili,
2. come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali microelementi corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale,
3. come tenore totale negli altri casi;
c. se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti o complessati con uno o più agenti complessanti, il seguente qualificatore, a seconda del caso, dopo il nome e la formula chimica del microelemento:
1. «chelato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti chelanti]»/«complessato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti complessanti]»/«chelato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti chelanti] e complessato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti complessanti]»,
2. la quantità di microelementi chelati/complessati in percentuale sulla massa;
d. se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti, l’intervallo del pH che garantisce una stabilità accettabile;
e. se i microelementi sono aggiunti intenzionalmente, la seguente dicitura: «Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione».
Devono essere fornite le seguenti informazioni:
1. azoto (N):
– azoto (N) totale
– azoto sotto forma nitrica
– azoto sotto forma ammoniacale
– azoto sotto forma ureica
– azoto da urea-formaldeide, isobutilidendiurea, crotonilidendiurea
– azoto da azoto cianamidico,
2. anidride fosforica (P2O5):
– anidride fosforica (P2O5) totale
– anidride fosforica (P2O5) idrosolubile
– anidride fosforica (P2O5) solubile in citrato ammonico neutro
– se è presente fosfato naturale tenero, anidride fosforica (P2O5) solubile in acido formico,
3. ossido di potassio (K2O) idrosolubile,
4. ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na2O) e anidride solforica (SO3), espressi:
– esclusivamente come tenore idrosolubile, quando tali sostanze nutritive sono totalmente idrosolubili
– come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali sostanze nutritive corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale
– come tenore totale negli altri casi.
1Un concime inorganico solido a base di macroelementi può essere etichettato come «complesso» soltanto se ogni unità fisica contiene tutte le sostanze nutritive dichiarate nel rispettivo tenore dichiarato.
2Occorre indicare la granulometria di un concime inorganico solido a base di macroelementi, espressa come percentuale sulla massa del prodotto che passa attraverso un determinato setaccio.
3Occorre indicare la forma dell’unità fisica del prodotto mediante una delle seguenti diciture o una combinazione di due o più delle stesse:
4Per i concimi inorganici solidi a base di macroelementi ricoperti occorre indicare il nome degli agenti di rivestimento e la percentuale di concime ricoperto da ciascun agente di rivestimento, seguiti dalle seguenti indicazioni:
5Se sono presenti uno o più dei microelementi boro (B), cobalto (Co), ferro (Fe), manganese (Mn) e molibdeno (Mo) nel tenore minimo indicato nella tabella seguente in percentuale sulla massa, essi:
| Microelemento | Tenore del microelemento (% sulla massa) | |
|---|---|---|
| Per uso su colture o pascoli | Per uso orticolo | |
| Boro (B) | 0,01 | 0,01 |
| Cobalto (Co) | 0,002 | n.d. |
| Ferro (Fe) | 0,5 | 0,02 |
| Manganese (Mn) | 0,1 | 0,01 |
| Molibdeno (Mo) | 0,001 | 0,001 |
6Se uno o entrambi i microelementi rame (Cu) e zinco (Zn) sono presenti, senza essere stati aggiunti intenzionalmente, nel tenore minimo indicato in percentuale sulla massa nella tabella seguente, essi possono essere dichiarati:
| Microelemento | Tenore del microelemento (% sulla massa) | |
|---|---|---|
| Per uso su colture o pascoli | Per uso orticolo | |
| Rame (Cu) | 0,01 | 0,002 |
| Zinco (Zn) | 0,01 | 0,002 |
7Se il rame (Cu) o lo zinco (Zn) è aggiunto intenzionalmente al concime inorganico solido a base di macroelementi, il tenore totale di rame (Cu) o di zinco (Zn) deve essere dichiarato.
8I microelementi di cui ai capoversi 5- 7 devono essere dichiarati dopo le informazioni sui macroelementi. Devono essere fornite le seguenti informazioni:
1. esclusivamente come tenore idrosolubile, quando tali microelementi sono totalmente idrosolubili,
2. come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali microelementi corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale,
3. come tenore totale negli altri casi;
c. se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti o complessati con uno o più agenti complessanti, il seguente qualificatore, a seconda del caso, dopo il nome e la formula chimica del microelemento:
1. «chelato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti chelanti]»/«complessato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti complessanti]»/«chelato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti chelanti] e complessato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti complessanti]»,
2. la quantità di microelementi chelati/complessati in percentuale sulla massa;
d. se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti, l’intervallo del pH che garantisce una stabilità accettabile;
e. se i microelementi sono aggiunti intenzionalmente, la seguente dicitura: «Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione».
1L’etichetta deve indicare se il concime inorganico liquido a base di macroelementi è in sospensione o in soluzione.
2Il tenore di sostanze nutritive può essere indicato come percentuale sulla massa o sul volume.
3Se sono presenti uno o più dei microelementi boro (B), cobalto (Co), ferro (Fe), manganese (Mn) e molibdeno (Mo) nel tenore minimo espresso in percentuale sulla massa, secondo la tabella seguente, essi:
| Microelemento | Tenore del microelemento (% sulla massa) |
|---|---|
| Boro (B) | 0,01 |
| Cobalto (Co) | 0,002 |
| Ferro (Fe) | 0,02 |
| Manganese (Mn) | 0,01 |
| Molibdeno (Mo) | 0,001 |
4Se uno o entrambi i microelementi rame (Cu) e zinco (Zn) sono presenti, senza essere stati aggiunti intenzionalmente, in misura pari ad almeno lo 0,002 per cento sulla massa, essi possono essere dichiarati.
5Se il rame (Cu) o lo zinco (Zn) è aggiunto intenzionalmente al concime inorganico liquido a base di macroelementi, il tenore totale di rame (Cu) o di zinco (Zn) deve essere dichiarato.
6I microelementi di cui ai capoversi 3- 5 devono essere dichiarati dopo le informazioni sui macroelementi. Devono essere fornite le seguenti informazioni:
1. esclusivamente come tenore idrosolubile, quando tali microelementi sono totalmente idrosolubili,
2. come tenore totale e come tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali microelementi corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale,
3. come tenore totale negli altri casi;
c. se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti o complessati con uno o più agenti complessanti, il seguente qualificatore, a seconda del caso, dopo il nome e la formula chimica del microelemento:
1. «chelato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti chelanti]»/«complessato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti complessanti]»/«chelato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti chelanti] e complessato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti complessanti]»,
2. la quantità di microelementi chelati/complessati in percentuale sulla massa;
d. se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti, l’intervallo del pH che garantisce una stabilità accettabile;
e. se il concime inorganico liquido a base di macroelementi contiene uno o più microelementi complessati con uno o più agenti complessanti, il seguente qualificatore, dopo il nome e la formula chimica del microelemento: «complessato con [nome o abbreviazione dell’agente o degli agenti complessanti]» e la quantità di microelementi complessati in percentuale sulla massa;
f. se i microelementi sono aggiunti intenzionalmente, la seguente dicitura: «Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione».
1I microelementi dichiarati nel concime inorganico a base di microelementi devono essere elencati in base ai rispettivi nomi e simboli chimici dei microelementi dichiarati, nell’ordine seguente: boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn), seguiti dai nomi dei loro controioni se i microelementi dichiarati sono aggiunti intenzionalmente.
2Se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti e ogni agente chelante può essere identificato e quantificato e chela almeno l’1 per cento del microelemento idrosolubile, o se i microelementi dichiarati sono complessati con uno o più agenti complessanti, occorre aggiungere, a seconda del caso, i seguenti qualificatori dopo il nome e la formula chimica del microelemento:
3Se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti, occorre indicare l’intervallo del pH che garantisce una stabilità accettabile.
4Deve essere apposta la seguente dicitura: «Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione».
1L’etichetta deve indicare la tipologia pertinente, come indicato nell’allegato 1 numero 3 PFC 1(C)(II)(a) capoverso 2.
2Il tenore totale del microelemento deve essere espresso come percentuale sulla massa:
1I microelementi possono essere dichiarati soltanto se sono presenti nel concime nel tenore minimo indicato nella tabella seguente in percentuale sulla massa:
| Microelemento | Tenore del microelemento (% sulla massa) | |
|---|---|---|
| Non chelato, non complessato | Chelato o complessato | |
| Boro (B) | 0,2 | n.d. |
| Cobalto (Co) | 0,02 | 0,02 |
| Rame (Cu) | 0,5 | 0,1 |
| Ferro (Fe) | 2 | 0,3 |
| Manganese (Mn) | 0,5 | 0,1 |
| Molibdeno (Mo) | 0,02 | n.d. |
| Zinco (Zn) | 0,5 | 0,1 |
2Se il concime inorganico composto a base di microelementi è in sospensione o in soluzione, l’etichetta deve riportare la dicitura: «in sospensione» o «in soluzione».
3Il tenore totale del microelemento deve essere espresso come percentuale sulla massa:
I seguenti parametri devono essere dichiarati in quest’ordine:
1Il tenore di sostanza secca espresso in percentuale sulla massa deve essere dichiarato.2Le sostanze nutritive seguenti espresse in percentuale sulla massa devono essere dichiarate se superiori allo 0,5 per cento in massa: azoto (N), anidride fosforica (P2O5) e ossido di potassio (K2O).
I seguenti parametri devono essere dichiarati:
I parametri seguenti devono essere dichiarati:
2. per altri substrati di coltivazione preformati: in grandezza con almeno due dimensioni,
3. per altri substrati di coltivazione: in volume totale,
4. ad eccezione dei substrati di coltivazione preformati: la quantità espressa in volume dei materiali aventi particelle di dimensioni superiori a 60 mm, se presenti;
d. azoto (N), se superiore a 150 mg/l;
e. anidride fosforica (P2O5), se superiore a 20 mg/l;
f. ossido di potassio (K2O), se superiore a 150 mg/l.
1Tutti gli ingredienti devono essere dichiarati per peso o volume del prodotto in ordine decrescente di grandezza.
2Il tenore di composti inibitori deve essere dichiarato come percentuale sulla massa o sul volume.
3Le istruzioni concernenti l’utilizzazione di cui al presente allegato numero 1 capoverso 1 lettera d, devono contenere informazioni su:
a. i tipi di concimi con cui l’inibitore può essere miscelato, in particolare:
1. per l’inibitore della nitrificazione di cui all’allegato 1 numero 2 PFC 5(A), un prodotto fertilizzante dell’UE in cui almeno il 50 per cento del tenore totale di azoto (N) è costituito da azoto (N) sotto forma ammoniacale (NH4+) e ureica (CH4N2O),
2. per l’inibitore dell’ureasi di cui all’allegato 1 numero 2 PFC 5(C), un prodotto fertilizzante dell’UE in cui almeno il 50 per cento del tenore totale di azoto (N) è costituito da azoto ureico (CH4N2O);
b. la concentrazione minima e massima raccomandata di composti inibitori in caso di miscelazione con un concime prima del suo impiego:
1. per l’inibitore della nitrificazione di cui all’allegato 1 numero 2 PFC 5(A), espressa in percentuale sulla massa di azoto (N) totale presente come azoto ammoniacale (NH4+) e azoto ureico (CH4N2O),
2. per l’inibitore della denitrificazione di cui all’allegato 1 numero 2 PFC 5(B), espressa in percentuale sulla massa di nitrato (NO3-) presente,
3. per l’inibitore dell’ureasi di cui all’allegato 1 numero 2 PFC 5(C), espressa in percentuale sulla massa di azoto (N) totale presente come azoto ureico (CH4N2O).
Devono essere fornite le seguenti informazioni:
1Tutte le prescrizioni di etichettatura applicabili a ciascuno dei concimi costituenti si applicano alla miscela fisica di concimi e devono essere espresse in riferimento alla miscela fisica finale di concimi.
2Se la miscela fisica di concimi contiene uno o più biostimolanti delle piante appartenenti alla PFC 6, la concentrazione di ciascun biostimolante delle piante nella miscela fisica deve essere indicata in g/kg o g/l a 20°C.
3Se la miscela fisica di concimi contiene uno o più inibitori appartenenti alla PFC 5, le istruzioni concernenti l’utilizzazione di cui alla PFC 5 capoverso 3 non devono essere aggiunte.
1In caso di fornitura in sacchi di concime aziendale non trattato con fermentazione, oltre ad adempiere le prescrizioni generali di etichettatura occorre apporre sul sacco un’etichetta contenente le seguenti informazioni:
2I detentori di impianti di compostaggio e di fermentazione che lavorano annualmente più di 100 tonnellate di materiale compostabile o fermentabile (biodegradabile) e forniscono concime aziendale, oltre ad adempiere le prescrizioni generali di etichettatura devono rilasciare un bollettino contenente le seguenti informazioni:
3Le prescrizioni di etichettatura di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai concimi aziendali provenienti da un’azienda di allevamento di animali, forniti direttamente agli utilizzatori finali professionali e registrati secondo l’OSIAgr2. I Principi di concimazione di Agroscope fungono da istruzioni concernenti l’utilizzazione.
4In caso di fornitura in sacchi di concime aziendale, le istruzioni concernenti l’utilizzazione devono tener conto delle raccomandazioni in materia di concimazione applicabili per il rispettivo acquirente.
1I detentori di impianti di compostaggio e di fermentazione che lavorano annualmente più di 100 tonnellate di materiale compostabile o fermentabile (biodegradabile) e forniscono compost e digestato, oltre ad adempiere le prescrizioni generali di etichettatura devono rilasciare un bollettino contenente le seguenti informazioni:
2Se il compost o il digestato è fornito in sacchi, su questi devono figurare il peso e le informazioni di cui al capoverso 1. La dicitura sui sacchi è considerata come bollettino di consegna.
3In caso di fornitura di compost o digestato, le istruzioni concernenti l’utilizzazione prevista devono rispettare il dosaggio autorizzato conformemente all’ORRPChim3.
1L’UFAG può autorizzare una designazione supplementare del prodotto oltre a quella della PFC.
2A meno che non si dispongano di prove sufficienti concernenti gli effetti voluti, l’etichetta deve riportare la dicitura: «Nel quadro della procedura di omologazione non è stata verificata l’efficacia».
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, versione della GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, modificata da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/692, GU L 129 del 3.5.2022, p. 1. ↩
RS 919.117.71 ↩
RS 814.81 ↩
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