916.307OsAlAFederal Council Ordinance1 gen 2012Fonte originale
Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono:
fornire all’UFAG, nella forma richiesta, la prova dell’adempimento dell’articolo 44;
assicurare che tutti i documenti in cui si descrivono le procedure sviluppate ai sensi dell’articolo 44 siano sempre aggiornati.
All’atto di stabilire i requisiti relativi alla forma della prova di cui il capoverso 1 lettera a, l’UFAG tiene conto della natura dell’impresa del settore dell’alimentazione animale.
L’UFAG può emanare linee guida per l’elaborazione dei documenti HACCP.
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