916.307OsAlAFederal Council Ordinance1 gen 2012Fonte originale
Per l’esercizio della loro attività tutte le imprese del settore dell’alimentazione animale devono:
essere registrate secondo l’articolo 47; oppure
essere omologate secondo l’articolo 48, se è necessaria l’omologazione.
Per le aziende attive nella produzione primaria di alimenti per animali l’obbligo di registrazione e la procedura di notifica sono disciplinati dalle disposizioni dell’articolo 3 dell’ordinanza del 23 novembre 20051concernente la produzione primaria.2