916.307OsAlAFederal Council Ordinance1 gen 2012Fonte originale
Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono:
1 notificare all’UFAG gli stabilimenti che sottostanno al loro controllo e sono attivi in una o più fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti per animali, nella forma richiesta ai fini della registrazione o dell’omologazione;
fornire all’UFAG informazioni aggiornate su tutti gli stabilimenti che sottostanno al loro controllo secondo la lettera a e notificare, in particolare, cambiamenti significativi nelle attività e la chiusura di stabilimenti.
Le aziende attive nella produzione primaria che producono alimenti per animali utilizzando additivi per alimenti per animali, fatta eccezione per gli additivi per l’insilamento, o premiscele che li contengono devono notificare tale attività all’UFAG ai fini della registrazione o dell’omologazione.2
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 641) ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 757). ↩
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