916.307OsAlAFederal Council Ordinance1 gen 2012Fonte originale
Le richieste d’iscrizione di un alimento geneticamente modificato per animali nell’elenco devono essere inoltrate all’UFAG.
Esse devono contenere le indicazioni di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051concernente le derrate alimentari geneticamente modificate.
Esse devono, inoltre, fornire in maniera idonea ed esaustiva, la prova che i requisiti di cui all’articolo 61 e nell’ordinanza del 10 settembre 20082sull’emissione deliberata nell’ambiente sono adempiuti.
Per gli additivi devono essere presentati anche i documenti di cui all’articolo 27.
Footnotes
[RU 2005 6353; 2006 4987; 2007 2935; 2008 1057; 2013 4139cifra I n. 1; 2016 3685.RU 2020 2415art. 13]. Vedi ora l’O del 27 mag. 2020 (RS 817.022.51 ). ↩