916.307OsAlAFederal Council Ordinance1 gen 2012Fonte originale
Chiunque importa, produce o immette sul mercato alimenti geneticamente modificati per animali è tenuto a stabilire disposizioni e a prendere misure per separare il flusso delle merci e per evitare che tali alimenti si mescolino in modo indesiderato con organismi non modificati geneticamente.
A tale scopo, deve disporre di un adeguato sistema di assicurazione della qualità, che garantisca in particolare:
l’identificazione di punti, durante il flusso delle merci, in cui gli organismi geneticamente modificati possono mescolarsi in modo indesiderato con altri organismi non geneticamente modificati;
la determinazione di disposizioni e misure per i punti di cui alla lettera a, atte a evitare che gli organismi geneticamente modificati si mescolino in modo indesiderato con organismi non geneticamente modificati;
l’esecuzione di misure;
la verifica periodica dell’idoneità del sistema;
l’adeguata formazione o la specifica esperienza professionale delle persone incaricate dell’applicazione delle misure; e
la documentazione delle disposizioni e delle misure di cui alle lettere a–e.
All’UFAG dev’essere concessa, su richiesta, la possibilità di prendere visione di tutte le misure relative all’assicurazione della qualità.
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