916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
Almeno una volta l’anno un veterinario con esperienza nell’ambito della salute degli animali acquatici deve provvedere al controllo della salute degli animali delle seguenti aziende di acquacoltura:
aziende che importano animali acquatici vivi;
aziende che cedono animali acquatici vivi, ad eccezione degli allevamenti di pesci da ripopolamento;
aziende con una produzione annua superiore a 500 kg;
aziende che utilizzano acqua da un ambiente idrico naturale circostante, ad eccezione di:
1. allevamenti di pesci da ripopolamento,
2. aziende per le quali la trasmissione di un’epizoozia di animali acquatici da ambienti idrici naturali all’allevamento non rappresenta un rischio per motivi epidemiologici.
Durante il controllo devono essere verificati e documentati i seguenti aspetti:
la situazione sanitaria nell’azienda;
i problemi sanitari manifestatisi dall’ultimo controllo nonché i trattamenti e le verifiche effettuati per questo motivo;
1 le misure profilattiche eseguite dall’ultimo controllo e le relative indicazioni;
il giornale dei trattamenti e il deposito dei medicamenti veterinari;
dbis2 la documentazione di cui all’articolo 22a ;
e. la biosicurezza e la prassi igienica dell’azienda.
Per le aziende di acquacoltura che non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1, il veterinario cantonale può disporre una sorveglianza sanitaria.
La documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria deve essere esibita su richiesta agli organi preposti alla polizia sanitaria. La documentazione va conservata per tre anni.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 6 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790). ↩
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