Ai fini della presente ordinanza si applicano le definizioni seguenti:1
1. aziende agricole detentrici di animali giusta l’articolo 11 dell’ordinanza del 7 dicembre 199814sulla terminologia agricola (OTerm),
2. mandre transumanti,
3.15 aziende che commerciano bestiame con stalle e impianti per la detenzione di animali, cliniche veterinarie, macelli,
4. mercati di bestiame, aste di bestiame, esposizioni di bestiame e manifestazioni analoghe,
5. animali tenuti a scopo non commerciale,
6.16 aziende di acquacoltura;
obis.17 azienda di acquacoltura: stabilimento in cui si pratica la detenzione di animali acquatici mediante l’impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell’ambiente, la resa degli animali in questione
p.18 effettivo (mandria): animali di un’azienda detentrice di animali che costituiscono un’unità epidemiologica; un’azienda detentrice di animali può comprendere uno o più effettivi;
q. animale sospetto di contaminazione: animale che è stato in contatto diretto o indiretto con animali infetti, ma che non manifesta alcun sintomo dell’epizoozia;
r.19 animale sospetto: animale i cui segni clinici, le lesioni riscontrate post mortem, i risultati dell’analisi istologica o della messa in evidenza indiretta indicano la presenza di un’epizoozia;
s.20 animale infetto: animale in cui senza correlazione con una vaccinazione:
1. è stato messo in evidenza l’agente patogeno, un antigene o un acido nucleico specifico dell’agente patogeno, o
2. è presente una messa in evidenza indiretta di un agente patogeno insieme a segni clinici o insieme a una connessione epidemiologica con un animale infetto;
t.21 animali a unghia fessa: animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina; bufali e bisonti, camelidi del vecchio mondo (dromedario, cammello) e camelidi del nuovo mondo (lama, alpaca) nonché selvaggina dell’ordine degli artiodattili tenuta in parchi, ad eccezione degli animali da zoo;
u. bestiame: animali domestici delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina;
v.22 animali esotici ai sensi dell’articolo 34 capoverso 2 numero 1 LFE 23: animali non presenti in natura in Svizzera, ad eccezione degli animali di cui alla lettera t;
vbis.24 api : animali della specieApis mellifera ;
vter.25 bombi : animali della specieBombus ;
w.26 pollame 27: uccelli dell’ordine dei gallinacei (Galliformes ), dei palmipedi (Anseriformes ) e degli struzioniformi (Struthioniformes );
x.28 pollame da cortile : pollame tenuto in cattività;
y.29 equidi: animali addomesticati della specie equina (cavalli, asini, muli, bardotti);
z.30 animali acquatici: pesci della superclasse degli Agnati (Agnatha ) e delle classi dei Pesci cartilaginei (Chondrichthyes ) e Pesci ossei (Osteichthyes ), nonché Molluschi (Mollusca ) e Crostacei (Crustacea );
zbis.31 aborto: espulsione di un feto immaturo, non in grado di sopravvivere, prima della fine della normale durata della gravidanza;
zter.32 animale nato morto: animale che dopo una normale durata della gravidanza viene partorito morto o che muore entro 24 ore dalla nascita.
Nuovo testo giusta l’all. 8 cifra II n. 4 dell’O del 25 mag. 2011 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2699). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3997). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° mag. 2013. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581). ↩
Nuova espressione giusta la cifra I dell’O del 6 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219). ↩
RS 916.441.22 ↩
Abrogata dall’all. 2 n. 5 dell’O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 561). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3065). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647). ↩
RS 910.91 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2024 790). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337). ↩
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 945). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217). ↩
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 19 ago. 2009 (RU 2009 4255). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 2525). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243). ↩
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