Progetti
Nuova chat
Corpus
Grid
Playbook
Documenti
Storia
Lingua: IT
Centro Assistenza
A
Impostazioni
Loading source…
Commenti: Art. 8 | Omnilex
Law
/
Art. 8
Art. 7
Art. 9
Art. 8
916.401
OFE
Federal Council Ordinance
1 set 1995
Fonte originale
Per gli animali ad unghia fessa presenti nella loro azienda detentrice di animali, i detentori di animali devono registrare i dati seguenti:
per gli animali delle specie bovina e caprina: i dati relativi alle inseminazioni (naturali o artificiali) e alle monte;
per gli animali della specie suina, nonché per la selvaggina tenuta in parchi: gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi.
I dati vanno registrati entro tre giorni.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.
OFE · Ordinanza sulle epizoozie
Torna alla legge
Art. 7
Art. 9