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Commenti: Art. 8 | Omnilex
Law
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LBDI · Legge federale sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici
Art. 8
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Art. 8
946.202
LBDI
Federal Act
1 ott 1997
Fonte originale
In applicazione di accordi internazionali, il Consiglio federale può escludere il rilascio dell’autorizzazione per taluni Paesi di destinazione.
Il Consiglio federale può prevedere agevolazioni o eccezioni a misure di controllo nei confronti di taluni Paesi di destinazione, in particolare per:
Parti ad accordi internazionali; o
Paesi che partecipano alle misure di controllo non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, sostenute dalla Svizzera.
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