955.033.0ORD-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
La presente ordinanza definisce gli obblighi degli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
La FINMA tiene conto delle regole quadro della presente ordinanza per l’approvazione di regolamenti di organismi di autodisciplina ai sensi dell’articolo 25 LRD e per il riconoscimento come standard minimi di regolamenti di organismi di autodisciplina ai sensi dell’articolo 17 LRD.
Gli organismi di autodisciplina possono limitarsi a regolamentare le deroghe rispetto alla presente ordinanza. Le deroghe sono designate in ogni caso come tali.
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