Ai sensi della presente ordinanza si intende per: a. società di sede : le persone giuridiche, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e le formazioni analoghe che non esercitano un’attività commerciale, di fabbricazione o un’altra attività gestita secondo criteri commerciali. Non sono considerate come società di sede, le società che: 1. perseguono lo scopo di salvaguardare gli interessi dei propri membri o dei loro beneficiari mediante un’azione comune oppure si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, di pubblica utilità, ricreativo o simile, 2. detengono la maggioranza delle partecipazioni in una o più società con attività operative nell’intento di accorparle, mediante la maggioranza di voti o in altro modo, sotto un’unica direzione e il cui scopo principale non consiste nell’amministrare il patrimonio di terzi (società holding o sub-holding). Al riguardo, la società holding o sub-holding deve anche poter esercitare effettivamente le sue facoltà di direzione e controllo; b. operazioni di cassa : ogni operazione in contanti, in particolare il cambio, l’acquisto e la vendita di metalli preziosi, la vendita di assegni di viaggio, la sottoscrizione di titoli al portatore, obbligazioni di cassa e prestiti obbligazionari, l’incasso in contanti di assegni, sempre che queste operazioni non siano legate a una relazione d’affari continua; c. trasferimento di denaro e di valori : il trasferimento di valori patrimoniali attraverso l’accettazione di contanti, metalli preziosi, valute virtuali, assegni o altri mezzi di pagamento in Svizzera e il pagamento della somma corrispondente in contanti, metalli preziosi, valute virtuali o attraverso il trasferimento scritturale, il bonifico o altra utilizzazione di un mezzo di pagamento o di conteggio all’estero, o viceversa, sempre che queste operazioni non siano legate a una relazione d’affari continua; d. relazione d’affari continua : una relazione con un cliente registrata presso un intermediario finanziario svizzero o gestita prevalentemente dalla Svizzera e che non si limita a eseguire attività assoggettate uniche; e. negozianti professionali di biglietti di banca : le imprese o persone del settore non bancario che mediante la loro attività di vendita e acquisto di biglietti di banca realizzano una cifra d’affari o un reddito importanti; f. detentori del controllo: le persone fisiche che, tramite voti o capitale, esercitano, per almeno il 25 per cento direttamente o indirettamente, da sole o di concerto con terzi oppure in altro modo, il controllo su una persona giuridica o una società di persone con attività operativa e sono considerate come aventi economicamente diritto di tali imprese con attività operativa da esse controllate, o in via sostitutiva come membro superiore dell’organo direttivo; g. società di investimento ai sensi della LICol: le società di investimento secondo la legge del 23 giugno 20061sugli investimenti collettivi, ossia le società di investimento a capitale variabile (SICAV), società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SACol)2e società di investimento a capitale fisso (SICAF) ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera bbisLRD; h.3 gestori di patrimoni collettivi: i gestori di patrimoni collettivi ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera c della legge del 15 giugno 20184sugli istituti finanziari (LIsFi) in combinato disposto con l’articolo 2 capoverso 2 lettera bbisLRD.
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