955.033.0ORD-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Nel caso di relazioni d’affari continue con controparti nell’ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi l’intermediario finanziario può rinunciare all’adempimento degli obblighi di diligenza se:
non può essere pagato un importo superiore a 1000 franchi per transazione e a 5000 franchi per anno civile e per controparte; gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento vengono effettuati esclusivamente a favore di conti presso banche autorizzate in Svizzera oppure assoggettate a vigilanza equivalente all’estero nonché intestati alla controparte e per ogni rimborso l’importo non supera 1000 franchi;
non può essere pagato un importo superiore a 5000 franchi al mese e a 25 000 franchi per anno civile e controparte a commercianti in Svizzera, con i caricamenti effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera;
i mezzi di pagamento possono essere utilizzati esclusivamente all’interno di una determinata rete di fornitori di beni o servizi e il fatturato non supera 5000 franchi al mese e 25 000 franchi per anno civile e per controparte;
Nel caso di relazioni d’affari continue con controparti nell’ambito dei mezzi di pagamento per il traffico scritturale dei pagamenti che non servono esclusivamente al pagamento scritturale di beni e servizi, l’intermediario finanziario può rinunciare all’adempimento degli obblighi di diligenza se per ogni mezzo di pagamento non possono essere resi disponibili più di 200 franchi al mese e i pagamenti vengono effettuati esclusivamente a debito e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera.
Nel caso di mezzi di pagamento non riscrivibili, l’intermediario finanziario può rinunciare all’adempimento degli obblighi di diligenza se:
il credito serve esclusivamente alla controparte per pagare in via elettronica i beni e i servizi acquisiti;
l’importo che può essere reso disponibile per ogni supporto dati non supera 250 franchi; e
l’importo disponibile per operazione e per controparte non supera 1500 franchi.
L’intermediario finanziario può rinunciare all’adempimento degli obblighi di diligenza solo se dispone di un’infrastruttura tecnica adeguata che gli consenta di rilevare il superamento dei corrispondenti valori di soglia. Esso adotta inoltre le opportune misure per evitare un eventuale accumulo dei limiti d’importo e violazioni della presente disposizione. Sono fatti salvi gli articoli 14 e 20 in riferimento alla sorveglianza delle transazioni. È inoltre fatto salvo l’articolo 10, sempre che sia applicabile.
4bis. L’intermediario finanziario può rinunciare all’adempimento degli obblighi di diligenza se si tratta di un leasing di finanziamento e le rate annue da pagare non superano 5000 franchi, imposta sul valore aggiunto compresa.2
Su richiesta di organismi di autodisciplina o di intermediari finanziari secondo l’articolo 3 capoverso 1, la FINMA può autorizzare ulteriori deroghe all’adempimento degli obblighi di diligenza secondo la LRD per le relazioni d’affari continue a condizione che sia dimostrato che sussiste un rischio di riciclaggio di denaro lieve ai sensi dell’articolo 7a LRD.
Footnotes
Abrogata dall’all. n. 4 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). ↩
Introdotto dall’all. n. 4 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). ↩
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