955.033.0ORD-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
L’emittente di mezzi di pagamento è esonerato dall’obbligo di acquisire agli atti copia dei documenti per l’identificazione della controparte e l’accertamento del detentore del controllo e dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, qualora abbia concluso un accordo di delega con una banca autorizzata in Svizzera, secondo il quale:
la banca comunica all’emittente del mezzo di pagamento le informazioni sull’identità della controparte, del detentore del controllo e dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali;
la banca comunica all’emittente del mezzo di pagamento se la controparte, il detentore del controllo o l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali è una persona politicamente esposta;
la banca comunica immediatamente all’emittente del mezzo di pagamento eventuali cambiamenti concernenti le informazioni di cui alle lettere a e b;
l’emittente del mezzo di pagamento risponde alle richieste di informazioni delle autorità svizzere competenti e rinvia tali autorità alla banca interessata per l’eventuale consegna della documentazione.
Per le relazioni d’affari concluse direttamente e per quelle concluse per corrispondenza, l’emittente del mezzo di pagamento non è tenuto a richiedere un’attestazione di autenticità delle copie dei documenti d’identificazione se:
con i mezzi di pagamento per il pagamento scritturale di beni e servizi e per il prelievo in contanti, per le cui transazioni è necessario un credito depositato elettronicamente, non può essere pagato o prelevato in contanti un importo superiore a 10 000 franchi al mese e per controparte;
per i mezzi di pagamento per i quali le transazioni sono fatturate a posteriori il limite per il pagamento scritturale di beni e servizi e per il prelievo in contanti non supera 25 000 franchi al mese e per controparte;
per i mezzi di pagamento che autorizzano il traffico scritturale dei pagamenti tra privati con domicilio in Svizzera l’importo ricevuto da privati o versato a privati non supera 1000 franchi al mese e 5000 franchi per anno civile e per controparte; oppure
per i mezzi di pagamento che autorizzano il traffico scritturale dei pagamenti tra privati senza limitazioni a livello di domicilio l’importo ricevuto da privati o versato a privati non supera 500 franchi al mese e 3000 franchi per anno civile e controparte.
In caso di rinuncia a richiedere un’attestazione di autenticità, l’emittente del mezzo di pagamento verifica se le copie dei documenti d’identificazione contengono indizi dell’utilizzo di un documento d’identità falso o contraffatto. In presenza di tali indizi, non si applicano le agevolazioni di cui ai capoversi 1 e 2.1
Se nell’ambito della sorveglianza delle transazioni viene a conoscenza di indizi concernenti l’inoltro del mezzo di pagamento a una persona che non sembra in stretta relazione con la controparte, l’emittente del mezzo di pagamento di cui ai capoversi 1 e 2 identifica nuovamente la controparte e verifica l’identità dell’avente economicamente diritto del mezzo di pagamento.
Nell’emissione di crediti al consumo, per le relazioni d’affari concluse per corrispondenza non è necessario richiedere un’attestazione di autenticità delle copie dei documenti d’identificazione se l’importo del credito non supera 25 000 franchi e:
è versato su un conto esistente del beneficiario del credito;
è accreditato a un tale conto;
è garantito quale credito sotto forma di anticipo su un tale conto; o
nel caso di una cessione, tale somma è trasferita direttamente a un venditore di merce sulla base di un ordine di pagamento trasmesso dal beneficiario del credito.2
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O della FINMA del 20 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2691). ↩
Introdotto dall’all. n. 4 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.