955.033.0ORD-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
L’intermediario finanziario allestisce, organizza e conserva i suoi documenti in modo da consentire a una delle seguenti autorità o persone di formarsi, entro un congruo termine, un giudizio attendibile sull’ottemperanza degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo:
la FINMA;
un incaricato dell’audit ai sensi dell’articolo 25 LFINMA1da essa designato;
un incaricato dell’inchiesta ai sensi dell’articolo 36 LFINMA da essa nominato;
una società di audit abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori;
Egli allestisce, organizza e conserva i suoi documenti in modo tale da essere in grado di soddisfare, entro un congruo termine, le richieste di informazioni e di sequestro da parte delle autorità di perseguimento penale o di altre autorità autorizzate, allegando i documenti necessari.