955.033.0ORD-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
L’intermediario finanziario informa la FINMA o l’organismo di vigilanza delle comunicazioni inoltrate all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro riguardanti relazioni d’affari che concernono importanti valori patrimoniali. In particolare informa quando risulta verosimile, considerate le circostanze, che la vicenda che porta alla comunicazione possa ripercuotersi sulla reputazione dell’intermediario finanziario o su quella della piazza finanziaria.
Se l’intermediario finanziario non effettua alcuna comunicazione perché è riuscito a dissipare ogni sospetto mediante chiarimenti complementari secondo l’articolo 6 LRD, ne documenta i motivi.
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