955.033.0ORD-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
L’intermediario finanziario può incaricare mediante accordo scritto persone e imprese dell’identificazione della controparte, dell’accertamento del detentore del controllo o dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali e dei chiarimenti complementari richiesti, se:
ha scelto con cura la persona incaricata;
ha istruito quest’ultima sul suo compito; e
può controllare se la persona incaricata adempie gli obblighi di diligenza.
L’intermediario finanziario può affidare senza accordo scritto i compiti relativi agli obblighi di diligenza secondo il capoverso 1:
a un servizio all’interno di un gruppo, se le norme di diligenza equivalente applicabili sono equivalenti; o
a un altro intermediario finanziario, se quest’ultimo è sottoposto a una vigilanza e a una regolamentazione equivalenti in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e ha adottato provvedimenti volti ad adempiere gli obblighi di diligenza in modo equivalente.
I terzi cui si è fatto ricorso non possono affidarsi ai servizi di ulteriori persone o imprese.
Sono fatti salvi gli accordi di delega ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1, se il sub-delegatario è anch’esso un intermediario finanziario autorizzato in Svizzera.
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