955.033.0ORD-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
L’intermediario finanziario rimane in ogni caso responsabile, dal profilo del diritto in materia di vigilanza, del congruo adempimento dei compiti per cui è ricorso a persone e imprese secondo l’articolo 28.
Esso acquisisce agli atti una copia dei documenti di cui si è servito per adempiere gli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e si fa confermare per scritto che le copie consegnategli sono conformi ai documenti originali.
Esso verifica personalmente la plausibilità dei risultati dei chiarimenti complementari.
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