955.033.0ORD-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
La presente ordinanza si applica agli intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettere a–d e dquaterLRD.1
Nell’applicare la presente ordinanza, la FINMA può tenere conto delle specificità dell’attività esercitata dagli intermediari finanziari e in particolare autorizzare agevolazioni oppure ordinare inasprimenti in virtù del rischio di riciclaggio di denaro legato a un’attività o delle dimensioni di un’impresa. Può anche considerare lo sviluppo di nuove tecnologie che offrono una sicurezza equivalente per l’attuazione degli obblighi di diligenza.
La FINMA rende pubblica la propria prassi.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della FINMA del 27 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 703). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.