955.033.0ORD-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
In applicazione dell’articolo 22, l’intermediario finanziario organizza la propria documentazione in modo da essere segnatamente in grado di fornire, entro un congruo termine, le informazioni necessarie a stabilire chi è l’ordinante di un ordine di pagamento in uscita e se un’impresa o una persona:1
è controparte, detentore del controllo o avente economicamente diritto dei valori patrimoniali;
ha eseguito un’operazione di cassa che esige l’identificazione delle persone coinvolte;
dispone di una procura permanente su un conto o un deposito, sempre che questa non risulti già da un registro pubblico.
La controparte è da ritenere come comunemente nota in particolare quando è una società aperta al pubblico oppure risulta legata in modo diretto o indiretto a una società di questo tipo.2
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. n. 4 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). ↩
Introdotto dall’all. n. 4 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). ↩
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