955.033.0ORD-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Al momento dell’avvio di una relazione d’affari con una persona fisica o il titolare di un’impresa individuale, l’intermediario finanziario verifica l’identità della controparte in base a un documento d’identità.
Se la relazione d’affari è avviata senza che vi sia stato un contatto personale tra le parti, l’intermediario finanziario verifica anche l’indirizzo del domicilio mediante scambio di corrispondenza o qualsiasi altro mezzo equivalente e acquisisce agli atti una copia autenticata del documento di identificazione.
Sono ammessi tutti i documenti d’identità rilasciati da un’autorità svizzera o estera e provvisti di fotografia.
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