955.033.0ORD-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Nel momento in cui viene avviata una relazione d’affari con una società semplice, l’intermediario finanziario verifica l’identità della controparte controllando a scelta l’identità:
di tutti i soci; oppure
di almeno un socio e delle persone che hanno il diritto di firma nei confronti dell’intermediario finanziario.
L’articolo 45 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.
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