955.033.0ORD-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
L’intermediario finanziario vigila affinché le sue succursali all’estero nonché le sue società del gruppo estere attive nel settore finanziario o assicurativo si conformino ai seguenti principi della LRD e della presente ordinanza:
i principi di cui agli articoli 7 e 8;
l’identificazione della controparte;
l’accertamento del detentore del controllo o dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali;
1 l’applicazione di un approccio basato sul rischio, in particolare per quanto riguarda la classificazione delle relazioni d’affari e delle transazioni in base al rischio;
gli obblighi di chiarimento particolari in caso di rischi superiori.
L’intermediario finanziario vi provvede in particolare per le filiali e le succursali situate in Paesi che a livello internazionale sono da considerarsi legati a rischi superiori.
L’intermediario finanziario informa la FINMA se le prescrizioni locali escludono l’applicazione dei principi fondamentali della presente ordinanza o la loro applicazione gli causa un serio svantaggio concorrenziale.
La comunicazione di transazioni o di relazioni d’affari sospette nonché l’eventuale blocco degli averi sono regolati dal diritto dello Stato di accoglienza.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della FINMA del 20 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2691). ↩
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