955.033.0ORD-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
L’intermediario finanziario che possiede succursali all’estero oppure dirige un gruppo finanziario che comprende società estere determina, limita e controlla in maniera globale i suoi rischi giuridici e di reputazione legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. In particolare, esso provvede affinché:
il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro o un altro servizio indipendente dell’intermediario finanziario svolga periodicamente un’analisi dei rischi su base consolidata;
disponga, almeno su base annuale, di un rendiconto standardizzato contenente sufficienti dati sia quantitativi che qualitativi sulle succursali e le società del gruppo, in modo tale da poter valutare in maniera affidabile e su base consolidata i suoi rischi giuridici e di reputazione;
le succursali e le società del gruppo lo informino di propria iniziativa e tempestivamente in merito all’avvio e al proseguimento delle relazioni d’affari maggiormente significative a livello globale dal punto di vista dei rischi, in merito alle transazioni maggiormente significative a livello globale dal punto di vista dei rischi, nonché in merito ad altre variazioni sostanziali dei rischi giuridici e di reputazione, in particolare se esse riguardano valori patrimoniali importanti o persone politicamente esposte;
la funzione di compliance del gruppo svolga regolarmente controlli interni basati sul rischio presso le succursali e le società del gruppo, compresi controlli a campione in loco di singole relazioni d’affari.1
Esso assicura che:
gli organi di sorveglianza interni, segnatamente la funzione di compliance e l’organo di revisione interno, e la società di audit del gruppo dispongano, in caso di bisogno, di un accesso alle informazioni concernenti le relazioni d’affari individuali di tutte le succursali e le società del gruppo; non è obbligatoria né la costituzione di una banca dati centralizzata delle controparti e degli aventi economicamente diritto a livello del gruppo, né un accesso centralizzato degli organi di sorveglianza interni del gruppo alle banche dati locali;
su richiesta, le succursali e le società del gruppo mettano rapidamente a disposizione degli organi competenti del gruppo le informazioni necessarie alla sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione.2
Un intermediario finanziario che constata che l’accesso alle informazioni relative alle controparti, ai detentori del controllo, agli aventi economicamente diritto dei valori patrimoniali è, in certi Paesi, escluso o seriamente limitato per motivi di ordine giuridico o pratico ne informa senza indugio la FINMA.
L’intermediario finanziario che fa parte di un gruppo finanziario svizzero o estero garantisce agli organi di sorveglianza interni o alla società di audit del gruppo l’accesso, in caso di bisogno, alle informazioni concernenti determinate relazioni d’affari, nella misura necessaria alla sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della FINMA del 20 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2691). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della FINMA del 20 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2691). ↩
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