955.033.0ORD-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
L’intermediario finanziario può rinunciare all’attestazione di autenticità se adotta altri provvedimenti che gli consentano di verificare l’identità e l’indirizzo della controparte. I provvedimenti sono documentati.
Se la controparte non dispone di documenti d’identità ai sensi della presente ordinanza, la sua identità può essere eccezionalmente verificata sulla base di altri documenti probanti. Tale deroga è motivata in una nota agli atti.
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