955.033.0ORD-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
L’attestazione di autenticità della copia del documento d’identificazione può essere rilasciata da:
un notaio o un ente pubblico normalmente preposto al rilascio di tali attestazioni;
un intermediario finanziario ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 o 3 LRD con domicilio o sede in Svizzera;
un avvocato abilitato a esercitare la professione in Svizzera;
un intermediario finanziario che esercita un’attività secondo l’articolo 2 capoverso 2 o 3 LRD e il cui domicilio o la cui sede è all’estero, sempre che sia sottoposto a una vigilanza e a una regolamentazione equivalenti in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
È considerata attestazione di autenticità valida anche la copia del documento d’identità presente nella banca dati di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto secondo la legge federale del 19 dicembre 20031sulla firma elettronica in combinazione con un’autentificazione elettronica effettuata dalla controparte in questo ambito. Questa copia del documento d’identità è richiesta nel quadro dell’emissione di un certificato qualificato.
Footnotes
[RU 2004 5085, 2008 3437cifra II n. 55.RU 2016 4651all. cifra I]. Vedi ora la LF del 18 marzo 2016 (RS 943.03 ). ↩
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