955.033.0ORD-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
L’intermediario finanziario verifica l’identità della controparte se una o più transazioni con una valuta virtuale che sembrano legate tra di loro raggiungono o superano l’importo di 1000 franchi, sempre che tali transazioni non costituiscano trasferimenti di denaro e di valori e tali operazioni non siano legate a una relazione d’affari continua.
1bis. In caso di pagamenti in contanti o di accettazione di altri mezzi di pagamento anonimi per la vendita o l’acquisto di valute virtuali adotta misure tecniche per impedire che il valore soglia di cui al capoverso 1 venga oltrepassato entro 30 giorni mediante transazioni collegate tra loro.1
Se effettua altre operazioni secondo il capoverso 1 e l’articolo 52 con la stessa controparte, può rinunciare a verificarne l’identità dopo essersi assicurato che la controparte sia la persona la cui identità è stata verificata nella prima operazione.
Se sussistono indizi di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, verifica in ogni caso l’identità della controparte.
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O della FINMA del 27 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 703). ↩
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