955.033.0ORD-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
L’identità della controparte è sempre accertata in caso di trasferimento di denaro o valori dalla Svizzera all’estero.
In caso di trasferimento di denaro o valori dall’estero in Svizzera, occorre identificare il beneficiario del pagamento se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro superano 1000 franchi. Se sussistono indizi di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, l’identità del beneficiario del trasferimento di denaro o valori è in ogni caso verificata.
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