955.033.0ORD-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
L’intermediario finanziario può rinunciare a identificare una persona giuridica, una società di persone o un’autorità se la controparte è comunemente nota. L’identità è in particolare da considerare come comunemente nota se la controparte è una società con azioni quotate in borsa oppure se è direttamente o indirettamente legata a una società di questo tipo.
Se l’intermediario finanziario rinuncia a identificare la controparte, ne annota i motivi negli atti.
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