955.033.0ORD-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
I documenti e le informazioni necessarie per verificare l’identità della controparte sono acquisiti interamente prima di effettuare qualsiasi transazione nell’ambito di una relazione d’affari.
Se l’identità della controparte non può essere verificata, l’intermediario finanziario rifiuta di entrare in una relazione d’affari o interrompe la relazione d’affari nel rispetto dell’articolo 9b LRD e degli articoli 12a e 12b dell’ordinanza dell’11 novembre 20151sul riciclaggio di denaro (ORD).2