955.033.0ORD-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Se la controparte è una persona giuridica o una società di persone non quotata in borsa che esercita attività operative o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, l’intermediario finanziario richiede alla controparte una dichiarazione scritta che indichi chi detiene, in qualità di detentore del controllo, direttamente o indirettamente, da solo o d’intesa con terzi, almeno il 25 per cento delle quote sociali o dei diritti di voto della società.
Se la società non è controllata dalle persone di cui al capoverso 1, l’intermediario finanziario richiede alla controparte una dichiarazione scritta che indichi chi controlla in qualsiasi altro modo la società in qualità di detentore del controllo.
Se non è possibile identificare i detentori del controllo in conformità ai capoversi 1 e 2, in via sostitutiva l’intermediario finanziario richiede alla controparte, anziché al detentore del controllo, una dichiarazione scritta che indichi il membro superiore dell’organo direttivo.
I capoversi 1–3 si applicano per l’avvio di relazioni d’affari continue e in tutti i casi ai trasferimenti di denaro e di valori dalla Svizzera all’estero.
Alle operazioni di cassa in Svizzera si applicano i capoversi 1–3 se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro superano 15 000 franchi. L’intermediario finanziario richiede la dichiarazione al più tardi immediatamente dopo aver effettuato la transazione.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della FINMA del 20 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2691). ↩
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