L’intermediario finanziario non richiede una dichiarazione scritta concernente il detentore del controllo se le controparti sono:1
- società quotate in borsa o una filiale controllata a maggioranza da siffatte società;
- autorità;
- 2 intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettere a–dterLRD nonché istituzioni della previdenza professionale esonerate dall’obbligo fiscale con sede in Svizzera;
- banche, società di intermediazione mobiliare, direzioni dei fondi, società di investimento ai sensi della LICol, gestori di patrimoni collettivi, società di assicurazioni sulla vita con sede o domicilio all’estero a condizione che siano sottoposte a una sorveglianza equivalente al diritto svizzero;
- altri intermediari finanziari con sede o domicilio all’estero, a condizione che siano sottoposti a una vigilanza prudenziale e a una regolamentazione adeguate in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
- società semplici.