955.033.0ORD-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
L’intermediario finanziario richiede alla controparte una dichiarazione scritta che indichi chi è la persona fisica avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, se la controparte non coincide con essa oppure se nutre dubbi sul fatto che la controparte coincida con essa, segnatamente se:
una persona che, in modo manifesto, non ha legami sufficientemente stretti con la controparte è in possesso di una procura che autorizza il prelevamento di valori patrimoniali;
i valori patrimoniali apportati dalla controparte superano in modo manifesto la sua disponibilità finanziaria;
dalle sue relazioni con la controparte emergono altre constatazioni insolite;
la relazione d’affari è avviata senza un contatto personale con la controparte.
L’intermediario finanziario richiede alle persone giuridiche o alle società di persone non quotate in borsa che esercitano attività operative una dichiarazione scritta che indichi chi è la persona fisica avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, se è noto oppure se sussistono indizi concreti in merito al fatto che la persona giuridica o la società di persone che esercita attività operative detiene i valori patrimoniali per conto di una terza persona.
Se sussistono indizi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, l’intermediario finanziario richiede alla controparte una dichiarazione scritta che indichi l’identità dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali.
Se l’intermediario finanziario non nutre dubbi sul fatto che la controparte o il detentore del controllo sia anche l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, lo documenta in forma adeguata.
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