955.033.0ORD-FINMAFederal Office Ordinance1 gen 2016Fonte originale
L’intermediario finanziario richiede alla controparte una dichiarazione scritta che indichi l’identità dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono o superano 15 000 franchi.1
L’intermediario finanziario richiede in ogni caso una siffatta dichiarazione:
se sussiste il dubbio che la controparte, il detentore del controllo o l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali siano le stesse persone; o
se sussistono indizi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O della FINMA del 20 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 2691). ↩
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